Articolo 10.
(Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane S.p.a.).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «6-quater. I beni immobili non più strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto.
        6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma 6-quater si procede secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalle altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è soppresso.».